L’asta indetta dal commissario liquidatore ai danni di nove famiglie di Canzo, in Lombardia, coinvolte nel crack del Consorzio cooperative FIDAL, è stata annullata. Un ruolo decisivo nella decisione, presa prima dell’incontro con il giudice che aveva convocato le parti lunedì scorso, l’ha giocato certamente il mancato avviso del diritto di prelazione previsto dall’art. 9 del dgls 122.
Da quando è stato approvato questa è la prima volta che abbiamo la certezza che il dgls 122 È STATO APPLICATO, PUÒ ESSERE APPLICATO, DEVE ESSERE APPLICATO in tutti i suoi aspetti.
Abbiamo forse trascurato qualche profilo apparentemente secondario del dgls, su cui varrebbe la pena invece avere attenzione.
Il diritto di prelazione modifica di molto le situazioni di crisi ancora in corso; così come le modifica i limiti posti all’esercizio della revocatoria.
FATE LEGGERE IL DGLS 122 AI VOSTRI LEGALI E CITATE LA SITUAZIONE VERIFICATASI A CANZO…
L’annullamento dell’asta è un fatto importantissimo e da non sottovalutare, un risultato raggiunto attraverso il coordinamento tra applicazione della legge, fatta valere da avvocati professionalmente avvertiti e partecipi delle vicende dei loro clienti, e coinvolgimento a tutti i livelli (comune, provincia e regione) delle autorità politiche, sotto la pressione congiunta delle famiglie e di ASSOCOND CONAFI.
Un metodo da seguire in tutte le altre situazioni, ancora aperte. DI FRONTE ALLE PERPLESSITÀ CHE QUALCHE AMMINISTRATORE LOCALE PAVENTA QUANDO SENTE PARLARE DELLA LEGGE E DELLA SUA APPLICAZIONE MOSTRATE SICUREZZA E DETERMINAZIONE: DOVE LE AUTORITÀ INTERVENGONO I RISULTATI A VANTAGGIO DEI CITTADINI CI SONO E NOI ABBIAMO GLI ARGOMENTI GIUSTI PER FARLI INTERVENIRE.