La sentenza della Corte di Cassazione dell’11 gennaio 2006, n. 264, sancisce la responsabilità dei notai in ordine al diritto dell’acquirente alla suddivisione e frazionamento del mutuo.
Il testo:
«L’art. 39, comma 6, d. lgs. 1 settembre 1993 n. 385, a norma del quale, in caso di mutuo fondiario garantito da ipoteca su edificio o complesso condominiale, il debitore e il terzo acquirente del bene ipotecato hanno diritto alla suddivisione del finanziamento in quote e al correlativo frazionamento dell’ipoteca, non si applica per espressa previsione del successivo art. 161, comma 6, ai contratti conclusi dall’istituto mutuante prima della sua entrata in vigore.
A carico del notaio rogante è configurabile responsabilità contrattuale nei confronti del cliente, acquirente di unità immobiliare parte di maggior complesso gravato da ipoteca non frazionata, per aver omesso di informarlo dei rischi inerenti al detto mancato frazionamento».
Ricordiamo che per effetto del dgls 122, art. 8, vi è l’obbligo, prima della stipula del rogito, di cancellazione o frazionamento dell’ipoteca antecedente alla compravendita, quindi la sentenza mette in chiaro la responsabilità di quei notai che in questi decenni di mancanza di tutela degli acquirenti si sono ben guardati dall’avvisare i propri clienti dei rischi. Per i legali che difendono molte vittime dei fallimenti dovrebbe esserci lavoro e voglia di chiedere i danni.