Si è trattato, almeno finora, di un affiancamento piuttosto intenso al processo di erogazione che rimane, istituzionalmente e necessariamente nella piena responsabilità di CONSAP. Nella funzione consultiva che ci è stata attribuita dal Parlamento al momento dell’istituzione del fondo abbiamo, dal 2006, rappresentato all’interno della commissione consultiva del fondo, gli interessi degli aventi diritto. Un interesse, conviene ribadirlo, sancito dalla Legge, che discende direttamente dalla finalità stessa della legge di tutela degli acquirenti di immobili. La legge dice che coloro che sono stati coinvolti nei fallimenti immobiliari precedenti all’entrata in vigore della norma hanno diritto all’indennizzo del danno subito in quanto provocato dalla mancanza di adeguata copertura legislativa.
Aver legato il risarcimento alla tutela dei “nuovi” acquirenti di immobili è stato uno dei motivi “morali” che rendono la nostra posizione inattaccabile sotto ogni profilo! Il nostro indennizzo non solo non grava sul bilancio dello Stato, ma è direttamente proporzionale alla garanzia che i nostri concittadini trovano nell’acquisto della casa di abitazione. Credo che sia un unicum nel panorama della grande questua che, in molti casi, i cittadini italiani pongono in essere nei confronti del proprio Stato.
Questa premessa per ricordare a chi passa da questo blog e legge o ha letto almeno gli ultimi tre o quattro anni di attività che, in occasione dell’erogazione della V quota, che a oggi – 29 aprile 2024 – abbiamo a vario e diverso livello di intervento – perlopiù segnalazioni, caricamento sul profilo, consulenze più o meno approfondite – trattato ben 527 posizioni.

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