Ci capita di parlare di “tutela”. Ne parla la legge 38 e abbiamo impiegato la parola per dire che l’acquirente di case in costruzione non ne ha e ne dovrebbe avere. Ma “tutela”, in qualche caso, suona come privilegio. Chiariamo: tutelare l’acquirente non significa affatto privilegiarlo, nel nostro caso significa evitare che si assuma rischi non propri. Può capitare che un’impresa fallisca, sbaglia i conti, non è in grado di capire il mercato ecc. (non ci sono solo i truffatori!), quello che ora accade è che questo rischio grava sulle spalle di un soggetto che ricopre un altro ruolo, quello, appunto, di consumatore-acquirente di un bene importantissimo ed essenziale come la casa. I soldi che l’acquirente versa non devono partecipare al rischio d’impresa perché l’acquirente non partecipa agli utili aziendali ma anticipa i soldi per avere un bene futuro.
Il senso della legge 38 è proprio qui: i soldi dell’acquirente sono tutelati dalla stipula di una fideiussione che, in caso di fallimento dell’impresa, permetterà al cittadino di rientrare in possesso integrale dei soldi versati al costruttore.