Antonio Bocchetti, presidente di ASSOCOND CONAFI Campania, mi segnale l’ordinanza resa dal giudice del tribunale di Nola, dott.ssa Lombardi, il 26 aprile 2007:
il giudice ha, infatti sospeso l’esecuzione di un provvedimento di “rilascio di immobile” detenuto “sine titulo” (rilascio ordinato da altro giudice dello stesso tribunale in quanto occupato da assegnatario di cooperativa fallita e che non era stato invitato dal curatore fallimentare ad esercitare il diritto di prelazione) proprio perché all’occupante “abusivo” era stato negato l’esercizio del diritto di prelazione. Il Giudice dell’esecuzione aveva avuto qualche perplessità, in quanto – lo ha candidamente affermato – non conosceva l’esistenza della legge n. 210 e del d.l. 122.