Una breve «spiegazione» dell’emendamento

Un punto importante (a parte la questione dei «rogitati», piuttosto chiara nella sua definizione) è rappresentato da coloro che hanno subito il fallimento in data successiva all’entrata in vigore della legge. In questa categoria non rientrano, ovviamente e giustamente, coloro che hanno subito, o subiranno, il fallimento di un’impresa che doveva applicare la fideiussione e non l’ha applicata.
Come si ricorderà il dlgs 122 stabiliva l’applicabilità della nuova disciplina a tutte le iniziative che hanno chiesto autorizzazione successivamente al 21 luglio 2005. Pertanto coloro che saranno coinvolti nel fallimento di imprese che dovevano applicare la legge e non lo hanno fatto non avranno i requisiti per accedere all’indennizzo del fondo.
Ritengo questa norma importante anche ai fini della responsabilizzazione degli acquirenti che devono sapere dei loro diritti e devono farli applicare.

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