La storia di questo fallimento potete seguirla su Facebook: Fondo vittime fallimenti immobiliari.
Il giudice delegato ribadisce l’inapplicabilità del diritto di prelazione con un’affermazione che non oso commentare per carità di patria: «la legge recita altro, cioè che il diritto di prelazione non esiste nelle vendite coattive». Il dlgs 122 all’art. 9 recita proprio il contrario e un’asta è proprio una vendita coattiva: «1. Qualora l’immobile sia stato consegnato all’acquirente e da questi adibito ad abitazione principale per sé o per un proprio parente in primo grado, all’acquirente medesimo, anche nel caso in cui abbia escusso la fideiussione, è
riconosciuto il diritto di prelazione nell’acquisto dell’immobile al prezzo definitivo raggiunto nell’incanto anche in esito alle eventuali offerte ai sensi dell’articolo 584 del codice di procedura civile». L’incanto, giudice, l’incanto cos’è se non lo strumento di una vendita coattiva!!!
Questo l’articolo della brava Daniela Marchi.
È pronto e verrà inviato lunedì l’esposto al Consiglio Superiore della Magistratura per questo straordinario caso di inapplicazione del D.lgs 122 a opera proprio di chi dovrebbe saper applicare la legge.