Ecco la lettera che abbiamo ricevuto poco fa da CONSAP:
Inizio messaggio inoltrato:
Da: Giulio Ascioti
Oggetto: Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire
Data: 31 agosto 2012 16:48:50 CEST
A: **********************************CONSAP S.p.A.
Dipartimento Fondi di Solidarietà
Sul blog “Fondo vittime fallimenti immobiliari: un diritto negato” si è recentemente letto il seguente: “Avviso importante per tutti coloro cui Consap sta respingendo le domande: stiamo strutturando un’iniziativa articolata in due fasi 1) lettera di contestazione 2) azione giudiziaria contro Consap”.
Le domande sin qui respinte concernono per lo più ipotesi di acquisto degli immobili in seno a procedure “esecutive”. Ciò in quanto, ai sensi delle leggi vigenti, il Fondo è chiamato ad intervenire nei soli casi di acquisto degli immobili da procedure “concorsuali” (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo).
In aderenza a tali leggi, il Comitato del Fondo ha adottato la seguente risoluzione:
Restano…fuori dai benefici del Fondo tutti quei promissari acquirenti che abbiano acquistato la proprietà dell’immobile da costruire, o ne abbiano ottenuto l’assegnazione, a seguito di accordi con la procedura esecutiva, ovvero a seguito di aggiudicazione all’asta nell’ambito della medesima procedura, in qunto l’art. 13 comma 2 del D.Lgs. n. 122/2005 prevede esclusivamente l’ipotesi di acquisto della proprietà o del conseguimento dell’assegnazione “in virtù di accordi negoziali con gli organi della procedura concorsuale, ovvero di aggiudicazione di asta nell’ambito della medesima procedura, ovvero, infine, da terzi aggiudicatari”.
Non è la prima volta (vedi, p.es., sulla ancora non avvenuta emanazione del decreto di individuazione delle sezioni del Fondo) che sul suddetto “blog” vengono definiti in capo a Consap responsabilità e compiti al di fuori di quelli, attribuiti dalla concessione del Ministero dell’economia e delle finanze, prettamente circoscritti alla mera, seppure attenta, esecuzione di disposizioni normative, principalmente di leggi dello Stato.
Pertanto, Consap – in osservanza delle predette disposizioni ed in adempimento agli obblighi concessori – è tenuta a respingere le domande in questione.
D’altronde – come già in altre occasioni (proposte di legge tese a rendere più stringente l’obbligo di rilascio delle fidejussioni, decreto interministeriale di cui sopra) – Consap non mancherà di sostenere, presso le sedi opportune, le iniziative, preventivamente condivise dal Comitato del Fondo, volte, a beneficio delle vittime, alla modifica dell’attuale quadro legislativo.
Si confida che – ovviamente, per quanto possibile – codesta Associazione intervenga, anche sul piano informativo, al fine di scongiurare un contenzioso di certo esito negativo per gli istanti , ma con aggravio dei costi legali del Fondo e possibili intralci nella operatività del medesimo.
Si ringrazia per la collaborazione e si inviano i migliori saluti.
Il Responsabile del Dipartimento
(G. Ascioti)