La proposta di modifica al comma 2 dell’art. 13 del d.lgs 122, ha come scopo ovviare alla lettura restrittiva di CONSAP, che esclude dalle provvidenze del Fondo coloro che sono stati coinvolti in procedure esecutive e non concorsuali, vale a dire coloro che hanno perso soldi e casa per effetto di esecuzioni giudiziarie richieste dagli istituti di credito senza passare da procedure concorsuali, cioè fallimento dell’impresa. Gli effetti per le famiglie sono stati pressoché uguali a quelle coinvolte nel fallimento, ma CONSAP ritiene che non essendo stata chiaramente indicata la fattispecie nel comma in oggetto queste famiglie non abbiano diritto all’indennizzo.
Qui potete leggere la proposta di emendamento.