Il bonus fiscale per il recupero edilizio nei piccoli condomini

Per beneficiare della detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni (articolo 16-bis del Testo Unico dell’Imposta sui Redditi), i condomini che, non avendone l’obbligo, non hanno nominato un amministratore devono comunque richiedere il codice fiscale ed eseguire tutti gli adempimenti di legge a nome del condominio stesso. Inoltre, devono effettuare i bonifici indicando, oltre al codice fiscale del condominio, anche quello del condomino che effettua il pagamento (circolare n. 57/E del 1998). Questo può avvenire tramite conto corrente bancario o postale intestato a uno dei condòmini, a tal fine delegato dagli altri, o tramite conto appositamente istituito. La detrazione spetta in ragione delle spese effettivamente sostenute da ciascuno (circolare n. 11/E del 21 maggio 2014). Per la ripartizione delle spese relative alla parti comuni alle unità immobiliari, i condomini devono concorrere alle stesse in ragione dei millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ai sensi del codice civile (articoli 1123 e seguenti). Infine, i documenti giustificativi delle spese relative alle parti comuni devono essere intestati al condominio (circolare n. 57/E del 1998).
Fonte: Agenzia delle Entrate

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Chi deve versare la TARI

Il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani (articolo 1, commi da 641 a 668, legge n. 147 del 2013). Pertanto, in caso di immobile locato, la tassa sui rifiuti è dovuta dall’inquilino, a meno che non si tratti di detenzione temporanea, cioè di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare. Negli altri casi, soggetto passivo è il possessore dell’immobile a titolo di proprietà o di altro diritto reale. Il Comune ha comunque la facoltà di prevedere, tra le altre, riduzioni tariffarie ed esenzioni, nell’ipotesi di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo (articolo 52 del Decr. Lgs. n. 446 del 1997).

Fonte: Agenzia delle Entrate

Bonus arredi ammesso se la sostituzione degli infissi è un'innovazione

I contribuenti che fruiscono della detrazione per gli interventi di manutenzione straordinaria (tra i quali rientra anche la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso) possono detrarre dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, il 50% delle ulteriori spese documentate per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (nonché A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione (articolo 16, comma 2, del D.L. n. 63 del 2013). Per fruire del bonus per l’acquisto dei mobili, non è richiesto che ci sia collegamento fra gli stessi e l’ambiente ristrutturato, è sufficiente il collegamento con l’immobile oggetto di ristrutturazione nel suo complesso; l’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici, pertanto, è agevolabile anche se i beni sono destinati all’arredo di un ambiente diverso da quelli “ristrutturati”, purché l’immobile sia oggetto di interventi edilizi (vedi la circolare n. 29/E del 2013).
Fonte: Agenzia delle Entrate
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Agevolazioni fiscali per l'installazione di impianti a favore dei disabili

L’installazione di impianti quali ad esempio gli ascensori ed i montacarichi rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia per i quali si può usufruire della detrazione Irpef del 50% (misura applicabile fino a tutto il 2014) su una spesa massima di 96mila euro. È possibile detrarre anche il 19% delle spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento dei soggetti portatori di handicap (tra cui rientra anche la costruzione di rampe per le eliminazione delle barriere architettoniche esterne alle abitazioni). In caso di fruizione di entrambe le agevolazioni, la detrazione del 19% spetta solo sulla parte di spesa che eccede quella per la quale si intende beneficiare della detrazione del 50%. L’acquisto di mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento dei disabili sconta, inoltre, l’aliquota Iva agevolata al 4 per cento.
Fonte: Agenzia delle Entrate